Articolo 140-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Svolgimento della camera di consiglio). La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, puo' disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo. (54)((55))
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