Articolo 22 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Distribuzione degli incarichi).
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. (54)((55))
Il giudice puo' conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale. (54) ((55))
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo e' conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello. (54) ((55))
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