Articolo 85 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Istanza per imposizione di cauzione).
L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, deve essere proposta nella prima udienza di trattazione della causa.
L'istanza puo' essere proposta successivamente quando e' giustificata da fatti sopravvenuti o non conosciuti al tempo della prima udienza.
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