Articolo 97 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Divieto di private informazioni). Il giudice non puo' ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a se', ne' puo' ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.