Articolo 14 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Formazione dell'albo).
((L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale)).
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