Articolo 187 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva).
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.
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