Articolo 74 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte).)).
((Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonche' una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto.
Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso e' stato depositato.
Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui e' inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.))
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