Articolo 152-sexies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Indagini del consulente).
Fermo quanto previsto dall'articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473-bis.25 e 473-bis.44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.
Il consulente puo' chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione, con istanza motivata, su concorde richiesta delle parti o in caso di particolare complessita' delle indagini.
Unitamente alla relazione di cui all'articolo 195 del codice, il consulente deposita la documentazione utilizzata e i supporti contenenti le registrazioni audiovisive delle operazioni relative al minore.
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