Articolo 122 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori).
L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice e' fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
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