Articolo 210 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione).
Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i termini per la comparizione delle parti fissati negli atti d'appello, queste debbono costituirsi a norma dell'articolo 347 del codice. Si applicano le disposizioni dell'articolo 197.
Il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 200, nel tribunale e nella corte il presidente nomina l'istruttore a norma dell'articolo 349 del codice e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.