Articolo 196-sexies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Perfezionamento del deposito con modalita' telematiche). Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui e' generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed e' tempestivamente eseguito quando la conferma e' generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito puo' essere eseguito mediante piu' trasmissioni. (54) ((55))
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