Articolo 23 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresi' pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario. (54) ((55))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.