Articolo 77 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Ritiro del fascicolo cartaceo di parte).)).
((Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.
Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.))
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