Articolo 106 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Disposizioni relative al testimone non comparso). Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.
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