Articolo 137-ter - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Pubblicita' degli atti dei procedimenti pendenti).
Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione:
1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi;
2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate.
(54)((55))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.