Articolo 137-ter - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Pubblicita' degli atti dei procedimenti pendenti). Fermo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono pubblicati nel sito istituzionale della Corte, a cura del centro elettronico di documentazione: 1) i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 363-bis del codice e i decreti del primo presidente ad esso relativi; 2) i ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte di cassazione nell'interesse della legge e le sue conclusioni scritte, quando formulate. (54)((55))
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