Articolo 62 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Udienza di discussione).
Il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.(18)((19))
L'udienza di discussione puo' essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell'ufficio o delle parti da specificarsi nel provvedimento di rinvio.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.