Articolo 186-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). )) ((I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali e' proposta opposizione)).
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