Articolo 11 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Astensione e ricusazione degli esperti).
Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione puo' essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.
Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.
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