Articolo 46 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari). (54) (55) I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile. (54)(55) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (54)(55) Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. (54)(55) Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessita' della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale. (54)(55) Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidita', ma puo' essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. (54)(55) Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri ((e dei limiti)) di cui al presente articolo. (54) (55) ((59))
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.