Articolo 155-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Archivio dei rapporti finanziari).
Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, quarto comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
(38)(54) ((55))
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