Articolo 12-quinquies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Domande di iscrizione). Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza. ((Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.)) ((59)) (54) (55)
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