Articolo 69-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Determinazione delle udienze di prima comparizione).
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell'articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo anno giudiziario cui si riferisce.(14)((17))
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