Articolo 89 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico). L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice e' scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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