Articolo 89 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico).
L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice e' scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.
Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.
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