Articolo 98 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Deposito di documenti fatto da pubblico depositario).
Il pubblico depositario, al quale e' stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia.
Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo e' conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso e' consegnata al depositario.
Il pubblico depositario puo' rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.
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