Articolo 169-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). Con il decreto di cui all'articolo 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati ((e ai commercialisti)) per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.(25)((26))((27))
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