Articolo 80 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori). )) ((Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla meta' dell'anno giudiziario, i giorni della settimana e le ore in cui egli stesso, i presidenti di sezione e ciascun giudice istruttore debbono tenere le udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, e le udienze d'istruzione. Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale durante il periodo al quale si riferisce. Se nel corso dell'anno uno o piu' giudici istruttori cessano di fare parte del tribunale; o della sezione, debbono di volta in volta essere apportate al decreto le necessarie modificazioni)).
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