Articolo 196-undecies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Modalita' dell'attestazione di conformita'). L'attestazione di conformita' della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima. L'attestazione di conformita' di una copia informatica e' apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione. I soggetti che compiono le attestazioni di conformita' previste dagli articoli 196-octies, 196-novies e 196-decies, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. (54) ((55))
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