Articolo 115 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Rinvio della discussione).
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82.
Il collegio puo' inoltre rinviare la discussione della causa per non piu' di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 190 del codice.
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