Articolo 196-quinquies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Dell'atto del processo redatto in formato elettronico). L'atto del processo ((e')) redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti ((ed)) e' depositato telematicamente nel fascicolo informatico. ((59)) In caso di atto formato da organo collegiale l'originale del provvedimento e' sottoscritto con firma digitale ((secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice)). ((59)) Quando l'atto e' redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. ((Se l'atto del processo e' in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando e' effettuato il deposito nel fascicolo informatico.)) ((59)) Se il provvedimento di correzione di cui all'articolo 288 del codice e' redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico. (54)(55)
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