Articolo 164-ter - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. ((Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo)) ((59)). ((Quando il pignoramento e' divenuto inefficace perche' il processo esecutivo non e' stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non e' stata effettuata nei termini di legge.)) ((59)) La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento e' divenuto inefficace ((per mancata)) iscrizione a ruolo nel termine stabilito. ((59)) (38)
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