Articolo 116 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Ordine di discussione delle cause).
L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
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