Articolo 68 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Istanza di conciliazione).
L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa puo' essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.
Se l'istanza e' proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.
Se e' proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e da' la disposizione di cui al comma precedente.
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