Articolo 68 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Istanza di conciliazione). L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa puo' essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente. Se l'istanza e' proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle. Se e' proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e da' la disposizione di cui al comma precedente. ((18))
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.