Articolo 80-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione). )) ((La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, puo' essere disposta dal giudice istruttore anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti)).
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