Articolo 94 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Istanza di esibizione). L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando e' necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.
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