Articolo 196-decies - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Potere di certificazione di conformita' delle copie trasmesse con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario). Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all'ufficiale giudiziario con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia all'atto detenuto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto, del provvedimento o del documento. (54) ((55))
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.