Articolo 52 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Liquidazione del compenso). Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice e' liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto dell'attivita' svolta.
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