Articolo 187-bis - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Intangibilita' nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). )) ((In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non e' piu' procedibile)).
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