Articolo 193 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Giuramento del curatore dell'eredita' giacente).
Il curatore dell'eredita' giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al pretore di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredita'.
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