Articolo 117 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Svolgimento della discussione). I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono. Essi debbono chiedere al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente puo' consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non e' rimessa al giudice istruttore.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.