Articolo 8 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Revisione dell'albo).
L'albo e' permanente. Esso e' riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5.
Il primo presidente della corte d'appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo precedente o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.