Articolo 148 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilita' della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). ))
((Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformita' da quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi)).
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