Articolo 165 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (( (Partecipazione del creditore al pignoramento). )) ((All'atto della richiesta del pignoramento il creditore puo' dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni. Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza. Il creditore, a sue spese, puo' partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi)).
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