Articolo 209 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Impugnazioni nei giudizi con pluralita' di parti). Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel giorno in cui entra in vigore il codice stesso, non sono state pronunciate sentenze dal giudice d'impugnazione; altrimenti si osservano le disposizioni della legge precedente, in quanto non modificate dalle presenti norme.
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