Articolo 153 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale). La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico. (54) ((55))
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