Articolo 153 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale).
La copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.
(54) ((55))
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