Articolo 228 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Arbitri e procedimento arbitrale).
Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le disposizioui degli articoli 811 e 813 e seguenti del codice.
Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni degli articoli 816 e seguenti del codice, ma sono salvi gli effetti dei lodi interlocutori gia' depositati all'entrata in vigore del codice.
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