Articolo 91 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Comunicazioni a consulenti di parte).
Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perche' vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.