Articolo 56 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Designazione del giudice per ciascuna causa).
((Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.))
((59)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164))
((59))
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