Articolo 71 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Iscrizione a ruolo della causa). )).
((La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalita' e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonche' l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonche' gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.))
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