Articolo 102 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale).
Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non e' necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.
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