Articolo 166 - DISPOSIZIONI ATTUAZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Modalita' della custodia). Il giudice dell'esecuzione da' con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.(18)((19))
Caricamento annuncio...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.